Hai domande? Ecco alcune risposte interessanti!
Eco Bonus Serramenti ENEA
È la detrazione fiscale (50%) per la sostituzione di finestre, porte‑finestre, portoncini, comprensive di infissi, che delimitano volume riscaldato verso l’esterno o vani non riscaldati.
Privati per singole unità immobiliari residenziali, o non residenziali definite univocamente (uffici, negozi, ecc.). Nei condomini è obbligatoria l’APE pre/post‑opera.
Per unità singole: certificazione del produttore con valori di trasmittanza U e invio scheda descrittiva ENEA. Per condomini: relazione asseverata + APE + invio ENEA.
Devono avere trasmittanza termica U conforme ai limiti di legge (DM 6.08.2020 o DM 11.03.2008 a seconda della data d’inizio lavori).
Con calcolo di laboratorio, semplificato (UNI EN ISO 10077‑1) o avanzato (UNI EN ISO 10077‑2).
Sì, se installati insieme ai serramenti. Tuttavia la trasmittanza va calcolata solo sull’infisso.
Sì, se il locale è riscaldato. Deve rispettare i limiti di trasmittanza U.
Va incluso anche il costo delle spese professionali (tecnici, asseverazioni, ecc.).
Ecobonus attivo nel 2025, con detrazione al 50% su un massimo di 60.000 € per unità immobiliare.
1. Verificare requisiti serramenti; 2. Installare; 3. Entro 90 giorni inviare scheda descrittiva su detrazionifiscali.enea.it; 4. Conservare documentazione.
ENEA Impianti a Biomassa
Stufe, caldaie e termocamini alimentati a legna, pellet o cippato, con rendimento ≥ 85% e conformi alla classe di qualità ambientale almeno 4 stelle (DM 186/2017).
Asseverazione del tecnico o dichiarazione sostitutiva del fornitore, certificazione del generatore, fatture, bonifici e scheda descrittiva dell’intervento.
In questo caso non necessariamente; la sostituzione di un impianto preesistente è
contemplata, oltre alla nuova installazione.
La detrazione è pari al 50% delle spese ammissibili, fino al limite massimo di 30.000 €, comprensive di fornitura, posa e opere accessorie.
Schermature Solari ENEA
Le schermature solari sono dispositivi mobili o fissi applicati all’esterno, all’interno o integrati nelle superfici vetrate, progettati per ridurre l’apporto di calore solare negli ambienti interni, migliorando il comfort termico e riducendo i consumi energetici per il raffrescamento.
Secondo le disposizioni vigenti (es. Ecobonus, Bonus Casa), sono ammissibili:
- Tende da sole (a bracci, a caduta, a rullo, etc.)
- Persiane e scuri
- Tapparelle
- Veneziane
- Frangisole
- Sistemi integrati nei serramenti (se mobili e regolabili)
Questi dispositivi devono essere applicati a protezione di una superficie vetrata esposta a Sud, Est, Ovest (sono escluse le esposizioni a Nord) e devono essere non liberamente smontabili dall’utente.
Sì. Le schermature solari devono:
- Essere fisse o mobili ma non liberamente smontabili
- Avere un fattore solare totale gtot ≤ 0,35 se combinato con la vetrata (per accesso all’Ecobonus)
- Rispondere alla norma UNI EN 14501:2021
- Essere marcate CE se soggette alla Direttiva Prodotti da Costruzione
Sì, per accedere all’Ecobonus è obbligatorio disporre di una certificazione del valore gtot rilasciata dal produttore o da un laboratorio accreditato, attestante la prestazione del sistema finestra + schermatura.
Sì. Le schermature solari possono usufruire:
- del 50% di detrazione fiscale (Bonus Casa) per interventi su edifici esistenti
- dell’Ecobonus al 50%, se installate per ridurre i fabbisogni energetici per il raffrescamento, rispettando i requisiti tecnici richiesti
Nel caso di Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come intervento di efficienza energetica su un edificio esistente, dotato di impianto di climatizzazione.
Per l’Ecobonus è necessario:
- Fattura e ricevuta di pagamento con bonifico parlante
- Asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti
- Scheda descrittiva dell’intervento da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori tramite il portale https://bonusfiscali.enea.it
Sì, ma solo quelle esterne o integrate nel serramento sono ammissibili all’Ecobonus. Le schermature interne (es. tende veneziane da interno) non sono agevolabili ai fini del risparmio energetico.
Sì, se proteggono superfici vetrate e sono esposte correttamente (Est, Sud, Ovest), ma devono rispettare i requisiti tecnici. In ogni caso è necessario che l’edificio sia esistente e riscaldato/raffrescato.
No. La sostituzione parziale di componenti (teli, motori) non dà diritto all’incentivo, salvo che si tratti della sostituzione completa del sistema schermante, con caratteristiche migliorative.
I produttori certificati forniscono le schede tecniche e certificazioni CE dei prodotti, comprese le prove di laboratorio sul valore gtot. È fondamentale allegarle alla pratica ENEA.
Sì. Per l’Ecobonus, la spesa massima detraibile per schermature solari è 60.000 € per unità immobiliare. Il tetto di spesa comprende anche l’IVA, la manodopera e gli eventuali costi professionali.
Pannelli Solari Termici ENEA
I collettori solari devono essere certificati secondo la norma UNI EN 12975 o UNI EN 12976 e garantire un rendimento conforme ai parametri previsti dal DM 6 agosto 2020 (Requisiti Minimi).
Sì, l’impianto deve essere dotato di un serbatoio di accumulo termico dimensionato in funzione della superficie captante, come indicato nelle linee guida ENEA.
Scheda descrittiva dell’intervento, asseverazione tecnica, dichiarazione del fornitore/installatore, certificazione del collettore e scheda tecnica del sistema di accumulo.
Sì, ma non con il Conto Termico per lo stesso intervento. È ammesso l’abbinamento con incentivi locali purché non si superi il costo sostenuto.
Le spese devono riguardare solo l’acquisto e la posa dei collettori, del serbatoio di accumulo, delle tubazioni, della coibentazione e delle opere accessorie strettamente necessarie.
Impianti Fotovoltaici ENEA
Sono ammessi gli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, di potenza non superiore a quella dell’impianto di utenza e destinati a soddisfare i fabbisogni energetici dell’edificio.
No, ma l’installazione di un sistema di accumulo (batterie) è agevolabile se eseguita contestualmente o successivamente all’impianto fotovoltaico e conforme ai requisiti CEI.
Devono essere conservate fatture, bonifici parlanti, dichiarazioni di conformità e schede tecniche dei moduli e dell’inverter.
Sì, come BONUSCASA, la comunicazione ENEA va effettuata entro 90 giorni dalla fine lavori tramite il portale dedicato.

